ECOBONUS 50%

Vorreste fare dei lavori in casa ma non sapete se potete usufruire dei bonus messi a disposizione dal Governo?

Vorreste capire quale sia l’iter da seguire per ottenere le agevolazioni o per usufruire degli sconti in fattura o delle detrazioni?

Niente paura, in questo articolo vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere sull’Ecobonus.

Se invece quello che vi interessa è il SuperEcobonus 110%, potete trovare tutte le informazioni in questo articolo. Per il Sismabonus, invece, vi rimandiamo a questo articolo.

Ecobonus 50%

Cosa dice la legge?

A introdurre gli incentivi per la riqualifica energetica degli immobili è stata la Finanziaria 2007, ripresa poi con Legge di Bilancio 2021, che proroga le detrazioni fiscali al tutto il 2021.

Il bonus riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e indica le detrazioni concesse ai fini IRPEF o IRES concesse ai fini IRPEF per gli interventi edili ed impiantistici su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti possedute o detenute.

Questi incentivi hanno principalmente due scopi:

  • Migliorare le prestazioni del patrimonio edilizio esistente
  • Incentivare il rilancio del settore edilizio

In sostanza, a seconda della tipologia di intervento di riqualificazione intrapreso, il contribuente può ricevere indietro una parte dell’importo versato (50%, 65%, 75 o anche 85% per le opere finalizzate non solo alla riqualifica energetica ma anche all’abbattimento del rischio sismico).

Con modalità e adempimenti diversi, è possibile scegliere di utilizzare lo sconto in fattura, la cessione del credito o l’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, che permette il recupero della spesa in 10 anni, in 10 quote di pari importo a partire dall’anno in cui si è sostenuta la spesa.

N.B.: La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo uno dei due benefici fiscali. Il beneficio fiscale è tuttavia compatibile con altre agevolazioni non fiscali (contributi e finanziamenti) per il risparmio energetico.

Chi può usufruire della detrazione?

L’Ecobonus può essere richiesto da le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per quanto riguarda le persone fisiche, possono usufruire dell’agevolazione tutti coloro che detengono dei diritti reali sull’immobile: condomini (per interventi sulle parti comuni condominiali), inquilini o per i possessori in comodato. Possono usufruire della detrazione anche famigliari e conviventi.

Nel caso avvenga un cambio di possessore dell’immobile, o di trasferimento di diritti reali, nell’atto di trasferimento può essere indicato se le quote di detrazione residue possano essere fruite dal nuovo o dal vecchio proprietario.

Nel caso i lavori siano stati eseguiti da inquilini o comodatari, questi continuano a usufruire delle detrazioni anche dopo la scadenza del contratto d’affitto o comodato.

In caso di decesso, gli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile, possono usufruire delle quote residue della detrazione.

Quali interventi danno diritto alla detrazione?

Per tutte le tipologie di intervento che danno diritto alle detrazioni, oltre ai costi per la realizzazione delle opere edili connesse, sono detraibili anche quelli per le prestazioni professionali necessarie alla progettazione e all’acquisizione della certificazione energetica richiesta.

  1. Interventi di riqualificazione globale di edifici esistenti:
    Sono detraibili le spese sostenute per gli interventi che consentano di conseguire un fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale. I valori massimi delle spese sono riportati nell’Allegato A del dm 11 marzo 2008.La detrazione spettante per i lavori di riqualificazione globale non può cumularsi con quella relativa ai singoli interventi. Solo in caso di interventi per la climatizzazione invernale e contestuale installazione di pannelli solari, quest’ultima detrazione può aggiungersi a quella per la riqualificazione globale.
    La detrazione si applica alla sostituzione dei portoni di ingresso, a condizione che sia certificato che il portone da sostituire presenta le caratteristiche proprie di una finestra o di una porta-finestra e consenta il conseguimento degli indici di risparmio energetico richiesti per le strutture opache (Risoluzione 475/E/2008 Agenzia delle Entrate).Non è agevolabile invece la sostituzione della porta del box auto adiacente all’abitazione; condizione indispensabile per accedere al bonus è che il locale sia riscaldato.
    I lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano Casa e rientranti nella disciplina delle ristrutturazioni possono usufruire della detrazione sulla volumetria originaria, ma non sulla parte ampliata (Risoluzione 4/E/2011 Agenzia delle Entrate).

 

  1. Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
    Danno diritto alle detrazioni anche gli interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del dm 11 marzo 2008.Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di materiale coibente sulle pareti esterne e di materiali per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti e di componenti accessorie (scuri e persiane); demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi. Per gli edifici siti nelle zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza U delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all’art. 4, comma 4, lett c), del DPR 2 aprile 2009, n. 59.Sono inoltre ammesse alla detrazione le spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari che rispettano i requisiti dell’Allegato M al Dlgs 311/2006. Le spese detraibili sono quelle per fornitura e posa in opera di schermi o tende in protezione di una superficie vetrata, che siano dinamici o/e movibili e in grado di regolare i flussi luminosi e termici. Non sono detraibili quelle schermature aggettanti quando poste con orientamento Nord e le soluzioni fisse o semi-fisse che non garantirebbero la modulazione variabile dei raggi solari a seconda delle diverse stagioni dell’anno.

 

  1. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
    Sono detraibili le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

 

  1. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
    Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.È agevolabile anche la trasformazione degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicazione della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati. È esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad autonomo.Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell’acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione. I sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica, convertibile anche in energia elettrica, usufruiscono della detrazione, perché assimilabili ai pannelli solari. Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in base alle caratteristiche degli impianti (Risoluzione 12/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate).Sono ammesse alla detrazione le spese per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili. Le spese detraibili sono quelle per interventi di sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o nuova installazione, sugli edifici esistenti; smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.Per accedere alla detrazione è indispensabile che l’edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento (Risoluzione 36/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate).Sono ammessi alla detrazione gli interventi su un immobile inagibile dopo un terremoto e dotato di camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW. (Risoluzione 215/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate).

 

  1. Installazione di sistemi domotici
    Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di sistemi domotici, cioè dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative.I dispositivi devono: mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Come funziona la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione fiscale?

Tutti i soggetti che sostengono le spese per la riqualifica energetica degli immobili possono usufruire della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale spettante.

Possono usufruire della cessione del credito anche coloro a cui non spetterebbe la relativa detrazione, perché in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Il credito può essere ceduto a soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, cioè:

  • fornitori che hanno effettuato l’intervento;
  • organismi associativi;
  • consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari (i soggetti finanziari non devono detenere il controllo dei consorzi o delle società, né una quota maggioritaria);
  • Energy Service Companies (ESCO);
  • Società di Servizi Energetici (Sse).

La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

I condòmini incapienti possono cedere il credito anche alle banche, a tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, a Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, società fiduciarie, servicer delle operazioni di cartolarizzazione, società di cartolarizzazione.

Come funziona lo sconto in fattura?

Per effetto del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione fiscale, i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi di efficientamento energetico possono temporaneamente optare per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore

recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I soggetti che effettuano interventi di ristrutturazione di primo livello, di importo superiore a 200.000 euro, sulle parti comuni degli edifici condominiali possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Le ristrutturazioni di primo livello sono, come indicato dal DM 26 giugno 2015 sul calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la conferma, il fornitore può presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche. Il fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione

della cessione.

Quali sono gli adempimenti necessari per usufruire dell'Ecobonus 50%?

I contribuenti persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa devono pagare le spese mediante bonifico bancario o postale. Nel bonifico vanno indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico professionista o impresa che ha effettuato i lavori).

Con la Risoluzione 9/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè imprese diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

Gli istituti di pagamento devono assolvere tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, la certificazione della stessa (tramite modello CU) e la trasmissione della dichiarazione (modello 770).

Sui bonifici versati alle imprese che hanno realizzato gli interventi viene operata una ritenuta d’acconto dell’8%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva.

Gli oneri di urbanizzazione corrisposti ai Comuni possono essere pagati anche con strumenti diversi dal bonifico. Nel caso in cui si scelga di utilizzare il bonifico, non viene applicata la ritenuta d’acconto (Risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate).

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

Quali sono i documenti necessari per usufruire dell'Ecobonus 50%?

Per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus è necessario acquisire la seguente documentazione:

  1. L’asseverazione di un tecnico abilitato
    Deve attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti e può essere compresa in quella di conformità al progetto delle opere realizzate che il direttore dei lavori presenta al Comune ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii.Se sullo stesso edificio vengono eseguiti più interventi, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richiesti. Per finestre comprensive di infissi, pannelli solari, caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100 Kw, pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e sistemi di dispositivi multimediali, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.Dall’11 ottobre 2009, l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione. 
  1. L’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
    L’APE è finalizzato all’acquisizione dei dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, dopo l’esecuzione degli interventi.
    L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
    • sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a firma del richiedente);
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
    • acquisto e posa in opera delle schermature solari;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    • acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
  1. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati
    Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, i parametri per l’identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali.Deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007 o, in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, all’Allegato F dello stesso dm.Occorre poi trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:
    1. le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica attraverso l’allegato A al dm 19 febbraio 2007;
    2. la scheda informativa attraverso l’allegato E o F al DM 19 febbraio 2007. Solo se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi forniti dall’ENEA, è consentito l’invio tramite raccomandata, con ricevuta semplice, all’indirizzo: “ENEA – Dipartimento ACS, Via Anguillarese, 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)”, specificando il riferimento “Detrazioni fiscali – Riqualificazione energetica – Anno …”.Oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa destinata all’ENEA possono essere rettificati. Il contribuente può correggere il contenuto della scheda inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca la precedente. La rettifica dovrà comunque essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Quali sono i documenti da conservare per usufruire dell'Ecobonus 50%?

Tutti i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus devono conservare la seguente documentazione:

  • il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
  • l’attestato di prestazione (o qualificazione) energetica (ove richiesto);
  • la ricevuta di invio tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di prestazione (o qualificazione) energetica;
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale (per i soggetti non titolari di reddito d’impresa);
  • le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute.

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