Per effetto del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione fiscale, i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi di efficientamento energetico possono temporaneamente optare per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore
recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I soggetti che effettuano interventi di ristrutturazione di primo livello, di importo superiore a 200.000 euro, sulle parti comuni degli edifici condominiali possono ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Le ristrutturazioni di primo livello sono, come indicato dal DM 26 giugno 2015 sul calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.
Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la conferma, il fornitore può presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche. Il fornitore deve comunicare la cessione attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione
della cessione.