SUPERBONUS 110%

Vorreste fare dei lavori in casa ma non sapete se potete usufruire dei bonus messi a disposizione dal Governo?

Vorreste sapere per quali interventi è possibile usufruire delle agevolazioni e qual è l’iter da seguire?

In questo articolo vi spiegheremo quali sono i criteri da rispettare per poter accedere al Superbonus 110% ricordandovi che, nel caso non poteste rispettare gli stringenti requisiti previsti, potete comunque provare a usufruire dell’Ecobonus 50%, o a uno degli altri bonus fiscali a disposizione, per i quali vi rimandiamo agli articoli dedicati.

Vediamo ora come funzionano il superbonus 110%, la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Superbonus 110%

Cosa dice la legge?

Il 19 maggio 2020, il Governo ha emanato il dl n.34, meglio noto come Decreto Rilancio, successivamente convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020 e seguito poi, all’inizio dell’anno, dalla Legge di Bilancio 2021. Quest’ultima estende, tra le altre cose, la possibilità di usufruire degli sgravi fiscali previsti agli interventi effettuati dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.

All’interno della legge 77/2020, ci sono due articoli di grande importanza:

  • l’articolo 119 – incentivi per l’efficienza energetica – sisma bonus – fotovoltaico e colonnine di ricarica degli autoveicoli
  • l’art. 121 – opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Ideata durante la crisi pandemica e il conseguente lockdown, che ha così pesantemente danneggiato l’economia italiana, il suo scopo era quello di rilanciarla, raggiungendo concretamente due scopi principali:

  • creare condizioni favorevoli per la ripartenza del settore dell’edilizia contribuendo, al contempo, al miglioramento energetico del patrimonio edilizio italiano (art.119)
  • favorire il coinvolgimento anche dei cittadini fiscalmente meno abbienti tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito (art.121), detrazione straordinaria del 110% per le spese autorizzate e sostenute dal 1° di luglio 2020 fino al 31/12/2021 (esteso poi al 30 giugno 2022) da detrarre in 5 anni anziché 10 anni come previsto dalle agevolazioni precedenti

La detrazione fiscale al 110% in 5 anni si può applicare su quegli interventi che determinino un efficientamento energetico di almeno 2 classi sugli edifici.

Tali interventi si distinguono in trainanti (che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata) e trainati (che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente agli interventi “trainanti”).

Le varie tipologie di interventi sono chiarite nella circolare n24/E del 2020).

Quali sono gli interventi trainanti?

La detrazione già prevista per l’Ecobonus viene aumenta al 110% e si ripartisce in 5 quote annuali di pari importo (anziché 10 anni) per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 relative agli interventi di seguito elencati:

  • isolamento termico (anche noto come realizzazione cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sui condomini, sugli edifici unifamiliari, sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico, che rientrano nel sismabonus (per cui rimandiamo all’articolo dedicato).

La detrazione al 110% è applicabile sui condomini, sulle villette a schiera e sugli edifici unifamiliari (unico proprietario e abitati da una singola famiglia).

La spesa massima varia a seconda della composizione dell’edificio.

Quali sono gli interventi trainati?

Gli interventi trainati godono delle stesse agevolazioni: 110% di detrazione e recupero in 5 anni se realizzati congiuntamente agli interventi trainanti.

Gli interventi trainati sono quelli compresi nel seguente elenco:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici o le strutture pertinenziali, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
    Nel caso di installazione contestuale o successiva a interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, il limite di spesa è di 1.600 € per ogni kWh
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici con differenti limiti di spesa a seconda del numero di colonnine installate e di tipologia di immobile.

Come dal primo punto di questo elenco, la detrazione al 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficienza energetica che godono dell’Ecobonus, compresa quindi la sostituzione di finestre, cassonetti e schermature solari o chiusure oscuranti, nei limiti previsti per ciascun intervento di efficienza energetica.

Nel caso del superbonus, la detrazione massima ammissibile per finestre, schermature e/o chiusure oscuranti è di € 54.545,00.

Per accedere alla detrazione 110%, le spese per la sostituzione delle finestre dovranno essere sostenute congiuntamente ad un intervento primario (trainante) che produca il miglioramento di 2 classi energetiche dell’intero edificio. Dovranno inoltre essere rispettati i massimali di spesa per l’intervento globale e i massimali di spesa previsti per i singoli elementi.

Attenzione: per il calcolo del miglioramento energetico di 2 classi, si può considerare anche il contributo apportato dagli interventi trainati (finestre e schermature o chiusure). Ai fini del calcolo del salto di due classi energetiche si può tenere anche conto del contributo al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio nel suo complesso conseguito tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo.

Quali altre spese sono ammesse dal superbonus?

Oltre alle spese per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati, ottengono il Superbonus 110%, anche:

  • le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni
  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse agli interventi (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)
  • i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Come ottenere la detrazione del 110%

Per ottenere la detrazione del 110%, sia sugli interventi trainanti che su quelli trainati, è necessario rivolgersi a un tecnico abilitato che deve asseverare:

  • il rispetto dei requisiti termici minimi dei singoli elementi
  • la congruità delle spese sostenute

Adempimenti per l’efficientamento energetico:

  • acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima dell’intervento
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato attestante lo stato legittimo dell’immobile (Il Decreto “Agosto” stabilisce che negli edifici plurifamiliari, le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi)
  • chiedere uno o più preventivi
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento al DM Requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese
  • acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-intervento
  • pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (professionista o impresa che ha effettuato i lavori)
  • inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA secondo le modalità indicate nel DM Asseverazioni

Per gli adempimenti relativi agli interventi di messa in sicurezza antisismica rimandiamo all’articolo dedicato

L’importo massimo detraibile deve rispettare due requisiti:

  • il massimale di detrazione per l’intervento globale SuperEcobonus 110%:
    nel caso di sostituzione delle finestre e contestuale installazione di chiusure oscuranti, il massimale globale è di € 54.545,00 a cui aggiungere, nel caso di installazione di schermature solari, altri € 54.545,00
  • il massimale di spesa unitario per il singolo elemento

Cosa bisogna fare per avere lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il superbonus, deve:

  • richiedere a dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, il visto di conformità dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione (Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati)
  • acquisire le asseverazioni dai professionisti abilitati
  • trasmettere le asseverazioni all’Agenzia delle Entrate o depositarle presso lo Sportello Unico per l’edilizia
  • inviare all’Enea la comunicazione per esercitare l’opzione utilizzando il modello allegato al Provvedimento 8 agosto 2020 (la comunicazione deve essere a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione)
  • acquisire dall’Agenzia delle Entrate la ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della comunicazione. La comunicazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, o dal condomino incaricato nei condomìni che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio (o al condomino incaricato) l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario. L’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il protocollo telematico della comunicazione.

Il contribuente deve conservare:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori (se realizzati dal detentore dell’immobile)
  • la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per i lavori sulle parti comuni in condominio) o, in alternativa, la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio
  • la copia dell’asseverazione trasmessa all’Enea

Per avere lo sconto in fattura o la cessione del credito, il committente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il sito ufficiale ed esclusivamente per via telematica e utilizzando un apposito modello, che il proprio credito fiscale è ceduto al fornitore o ad altro soggetto.

Attenzione: da marzo 2021, per accedere al proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

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